Regolamento A.I.A.
Data: Venerdì, 13 ottobre @ 16:03:50 CEST
Argomento: Regolamenti


REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

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IL REGOLAMENTO A.I.A.
TITOLO PRIMO - L'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
Capo primo - Natura, funzioni e poteri
Art. 1 Natura e funzione
  1. L’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) è l’associazione che riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività nell’ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa.
  2. L’A.I.A. provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all’inquadramento ed all’impiego degli arbitri.
  3. L’A.I.A. è dotata d’autonomia operativa, amministrativa e gestionale, nell’ambito della F.I.G.C e nel rispetto dello statuto e dei regolamenti della F.I.G.C.. Le sue risorse finanziarie sono rappresentate dai contributi federali, da quelli degli associati e da introiti provenienti da terzi anche in conseguenza di accordi commerciali, per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati, stipulati su delega del Presidente Federale.
  4. L’A.I.A., nella tenuta della contabilità, osserva le direttive impartite dalla F.I.G.C. e fornisce alla stessa idoneo rendiconto periodico. La contabilità
    dell’A.I.A. confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della F.I.G.C.

Art. 2 Potestà regolamentare

  1. L’A.I.A. adotta i propri regolamenti in conformità allo Statuto della FIGC, ai principi informatori eventualmente emanati dal Consiglio Federale, allo Statuto ed agli indirizzi del C.O.N.I. ed alla normazione vigente.
  2. I regolamenti dell’A.I.A. sono inviati al Consiglio Federale ai fini del controllo di conformità. In caso di difformità il Consiglio Federale rinvia entro sessanta giorni i regolamenti all’A.I.A. per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l’A.I.A. non intenda modificare i regolamenti nel senso indicato, il Consiglio Federale o il Presidente dell’A.I.A. possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte Federale.

Art. 3 Potestà disciplinare

  1. Gli arbitri, indipendentemente dal loro inquadramento associativo, per le infrazioni a specifiche norme federali sono sottoposti alla disciplina generale di cui all’art. 30, terzo comma, dello Statuto Federale.
  2. Sono invece soggetti a giurisdizione domestica per ogni infrazione al presente Regolamento ed ai regolamenti secondari emanati dall’A.I.A.
Capo secondo - Sedi e Segreteria
Art. 4 Sedi, Comitati Regionali e Sezioni
  1. L’A.I.A. ha la sua sede centrale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione.
  2. L’A.I.A. si articola territorialmente in Comitati Regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione ed in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia.
  3. Nelle località ove risiedano più di 40 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali geografiche, il Comitato Nazionale può autorizzare l’istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell’attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d’ufficio in luogo riservato. Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.
  4. L’A.I.A., per le sue articolazioni periferiche si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della F.I.G.C..

Art. 5 Segreteria

  1. Il funzionamento amministrativo, burocratico e organizzativo dell’A.I.A. è assicurato dalla Segreteria generale, istituita presso la sede centrale.
  2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che ne coordina e controlla l’attività, rispondendo del proprio operato, fatto salvo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., al Presidente dell’A.I.A.
  3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice-Segretario.
  4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vice -Segretario, o suo delegato, assiste, curando la redazione dei rispettivi verbali, alle riunioni del Comitato Nazionale e del Consiglio Centrale e provvede all’esecuzione delle relative deliberazioni, nonché partecipa all’organizzazione delle Assemblee Generali, cui assiste. Provvede, nell’ambito delle sue competenze, a tutti gli ulteriori compiti attribuitigli dal Presidente dell’A.I.A.
  5. Il Segretario e l’eventuale Vice-Segretario dell’A.I.A. sono nominati dal Presidente Federale su proposta del Presidente dell’A.I.A.
TITOLO SECONDO - LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE
Capo primo - Gli Organi direttivi in genere
Art. 6 Organi associativi, tecnici e consultivi
  1. L’A.I.A. assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi e tecnici, Organi disciplinari e organi di controllo amministrativi e contabili, Commissioni e Servizi.
  2. Gli Organi direttivi centrali sono:
    1. l’Assemblea Generale;
    2. il Presidente Nazionale;
    3. il Vice Presidente Nazionale;
    4. il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale;
    5. il Comitato Nazionale;
    6. il Consiglio Centrale.
  3. L’Organo direttivo e tecnico interregionale è costituito dal Comitato Arbitri Interregionale per il calcio a cinque (C.A.I.-5)
  4. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:
    1. il Presidente del Comitato Regionale;
    2. il Comitato Regionale;
    3. la Consulta Regionale;
    4. il Presidente di Sezione;
    5. l’Organo Tecnico Provinciale di cui all’art. 27 comma 3 e 4;
    6. l’Assemblea Sezionale (biennale ed elettiva).
  5. Gli Organi tecnici nazionali sono:
    1. la Commissione Arbitri per i campionati nazionali di serie A e B (C.A.N.);
    2. la Commissione Arbitri per i campionati nazionali di serie C1 e C2 (C.A.N.-C);
    3. la Commissione Arbitri per i campionati nazionali dilettanti e per il settore dell’attività giovanile e scolastica (C.A.N.-D).
  6. Gli Organi di disciplina sono:
    1. la Commissione nazionale di disciplina di primo grado;
    2. le Commissioni regionali di disciplina di primo grado;
    3. la Commissione di disciplina d’appello;
    4. la Procura arbitrale.
  7. L’organo nazionale per la formazione e l’aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.
  8. Gli Organi di controllo dell’attività amministrativa e contabile sono:
    1. il Servizio ispettivo nazionale;
    2. i Collegi dei Revisori Sezionali.
  9. La Commissione Esperti Legali a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica
  10. Le Commissioni di studio a cui possono essere affidati specifici incarichi di proposta e consultivi.
  11. I servizi, i quali svolgono attività di mero supporto operativo, a favore degli Organi direttivi centrali e periferici e possono essere composti da uno o più collaboratori e coordinatori.
Capo secondo - Gli Organi direttivi centrali
Art. 7 Assemblea Generale
  1. L’assemblea Generale è convocata dal Presidente dell’A.I.A. in via ordinaria ogni quadriennio olimpico e deve riunirsi entro il 31 luglio dell’anno di svolgimento dei giuochi olimpici estivi, dopo che già si sono celebrate tutte le Assemblee Sezionali Elettive da almeno quindici giorni.
  2. I lavori dell’Assemblea sono diretti da un Presidente eletto con voto palese tra gli associati aventi diritto al voto e che non abbia presentato alcuna candidatura.
  3. L’Assemblea Generale, con le modalità previste dal Regolamento Elettivo, elegge a scrutinio segreto:
    1. il Presidente dell’A.I.A. e tale voto, per effetto della preventiva presentazione della lista di collegamento, è valido anche per l’elezione del Vice-Presidente, dei sei componenti del Comitato Nazionale, due per ognuna delle macroregioni previste dal regolamento Elettivo e del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale;
    2. i delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee Federali, sempre secondo le modalità previste dal Regolamento Elettivo;
  4. Partecipano all’Assemblea Generale con diritto di voto i Presidenti Sezionali eletti in carica, i Delegati Sezionali eletti, i Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA ed i Dirigenti Benemeriti AIA, nominati da almeno 12 mesi. I Dirigenti Benemeriti AIA, sono nominati in un numero massimo complessivo pari a 15 e, comunque, non potranno superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto in tale Assemblea.
  5. Partecipano all’Assemblea senza diritto di voto i componenti del Consiglio Centrale in carica.
  6. L’Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno
    un’ora. Non sono ammesse deleghe.
  7. Le concrete modalità di svolgimento dell’Assemblea Generale, la presentazione delle candidature, l’espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono quelle previste dal Regolamento elettivo.

Art. 8 Presidente Nazionale

  1. Il Presidente dell’A.I.A. è eletto a scrutinio segreto dai Presidenti Sezionali, dai Delegati Sezionali, dai Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti Benemeriti AIA, riuniti in apposita Assemblea Generale, come previsto dal Regolamento elettivo e dura in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico
  2. Il Presidente nazionale rappresenta l’A.I.A. nei rapporti con la F.I.G.C. e con tutte le sue componenti interne, nonché nei rapporti con gli organismi internazionali cui aderisce la F.I.G.C. e nei confronti dei terzi.
  3. Egli indica i principi generali per l’attività tecnica, associativa ed amministrativa dell’A.I.A., verificandone l’attuazione ed adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi.
  4. Il Presidente dell’A.I.A.:
    1. presiede il Comitato Nazionale ed il Consiglio Centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l’ordine del giorno dei lavori;
    2. coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici.
    3. nomina il rappresentante degli arbitri in attività, sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo C.A.N., tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso, salvo sua sostituzione, attuata con le stesse modalità, nel caso perda per qualsiasi ragione tale qualifica anticipatamente rispetto alla scadenza prevista;
    4. propone al Comitato Nazionale le nomine dei componenti degli Organi di disciplina;
    5. indice le Assemblee elettive;
    6. stipula, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l’attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato dalla medesima Federazione
    7. verifica che l’impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della F.I.G.C. e delle norme amministrative interne;
    8. emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano destinatari di misure cautelari ristrettive della loro libertà personale e può emettere analogo provvedimento di sospensione cautelare, adeguatamente motivato, nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagine per delitti dolosi nei casi in cui possa recarsi pregiudizio all’immagine della F.I.G.C. e/o dell’A.I.A. ed alla credibilità stessa dell’arbitro nell’esercizio della sua funzione arbitrale. Il provvedimento di sospensione obbligatoria, cessata la custodia cautelare, può esser revocato d’ufficio o su richiesta dell’interessato, ove non sia convertito in provvedimento di sospensione facoltativa. La sospensione cautelare facoltativa dura per mesi quattro dalla sua irrogazione ed è prorogabile persistendone le medesime condizioni fino al massimo di un anno. La sospensione cautelare facoltativa determina in ogni caso per l’arbitro l’esclusione dall’attività tecnica sul terreno di giuoco e resta riservata al Presidente dell’A.I.A. inibire il medesimo allo svolgimento delle altre attività, ivi compresa quella associativa;
    9. dispone la decadenza dei Presidenti Sezionali nei casi previsti e di tutte le altre cariche elettive;
    10. solleva avanti la Corte Federale l’eccezione di legittimità e il conflitto di attribuzione contro norme, atti o fatti posti in essere da Organi federali, dalle Leghe o dalle associazioni rappresentative delle componenti tecniche per violazione dello Statuto federale, dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della legislazione vigente;
    11. nomina i componenti della Commissione Esperti Legali;
    12. istituisce le Commissioni di studio con specifici incarichi di proposta e consultivi ed i servizi di mero supporto operativo a tempo determinato e ne nomina i componenti, i collaboratori ed i coordinatori;
    13. nomina tra i componenti eletti del Comitato Nazionale il Coordinatore dei Comitati Regionali, attribuendogli funzioni di verifica dell’ operato dei comitati stessi;
    14. autorizza i Dirigenti Benemeriti, sia di sua nomina, gli Arbitri Benemeriti e fuori quadro, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva, o per la durata del mandato elettivo, esonerandoli eventualmente dall’assolvimento dell’attività tecnica e/o associativa;
    15. provvede, sentito il Comitato Nazionale, alle nomine di competenza previste dallo Statuto F.I.G.C., dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici;
    16. revoca all’occorrenza ed insindacabilmente tutte le sue nomine e provvede alla sostituzione;
    17. su proposta dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali, provvede all’inquadramento annuale degli Arbitri, degli Assistenti e degli Osservatori a disposizione degli OO.TT.NN. relativamente alle promozioni e dismissioni;
    18. su richiesta scritta e motivata dell’interessato, può provvedere , valutata la meritevolezza sulla base del precedente legame e sentito il preventivo parere scritto del Presidente Sezionale, alla riammissione nell’AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare, disponendone il nuovo inquadramento con ricongiungimento della precedente anzianità associativa. Il provvedimento di riammissione non può essere pronunciato se sono trascorsi 10 anni dall’accoglimento delle dimissioni o dalla perdita
      della qualifica di arbitro.
    19. ad istanza scritta e motivata del Presidente Sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo al collega che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l’attività tecnica, e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza. Sempre su istanza del Presidente Sezionale può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo. Gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% della forza sezionale;
    20. assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza, sentito il Vice-Presidente Nazionale, i provvedimenti di competenza del Comitato Nazionale, sottoponendoli alla ratifica dell’Organo alla prima riunione successiva.
Art. 9 Vice Presidente Nazionale
  1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente dell’A.I.A. per l’assolvimento delle funzioni attribuite a quest’ultimo e svolge direttamente quelle eventualmente delegategli ed esprime tutti i pareri richiestigli.
  2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente dell’A.I.A., il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie, con l’obbligo di sentire in ogni caso il preventivo parere del Comitato Nazionale prima dell’emissione di qualsiasi provvedimento.
  3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente dell'A.I.A, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente Vicario, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell’Assemblea Generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.
Art. 10 Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale
  1. Il Responsabile dirige il Settore Tecnico Arbitrale, lo gestisce e lo controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 37 e, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale, promuove e realizza le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti
    arbitrali e degli osservatori arbitrali, all'uniformità delle prestazioni arbitrali.
  2. Il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, ai fini dell’attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo.
Art. 11 Comitato Nazionale
  1. Il Comitato Nazionale è composto dal Presidente dell’A.I.A., dal Vice Presidente, da sei componenti e dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale.
  2. Sono altresì componenti di diritto del Comitato Nazionale:
    1. i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e dell’Organo direttivo e tecnico per il calcio a cinque, con diritto di voto limitatamente alle materie tecniche;
    2. il rappresentante degli arbitri in attività, con diritto di voto limitatamente alle materie associative.
  3. Il Comitato Nazionale, su convocazione scritta del Presidente dell’A.I.A. con un preavviso di almeno tre giorni, si riunisce, in via ordinaria quattro o più volte per ogni stagione sportiva. Si riunisce altresì, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti
  4. Esso collabora con il Presidente dell’A.I.A. e con il Vice Presidente all’assolvimento di tutte le funzioni istituzionali, espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell’A.I.A., esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.
  5. Le riunioni del Comitato Nazionale sono valide alla presenza della maggioranze semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente dell’A.I.A.
  6. Il Comitato Nazionale delibera in ordine:
    1. all’adozione del presente Regolamento e di quelli secondari ed alle eventuali modificazioni;
    2. all’assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie tutte, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell’A.I.A. in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verifica le relazioni del Servizio Ispettivo;
    3. alla diffusione delle conoscenze delle regole del giuoco del calcio, alla promozione dei corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l’aggiornamento degli associati e l’interpretazione uniforme delle regole stesse, all’organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e di verifica e dei controlli sanitari;
    4. al controllo ed alla ratifica dell’inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici ed alle proposte formulate durante ed al termine della stagione sportiva dagli stessi;
    5. ai criteri, anche numerici, dei nominativi da proporre al Presidente dell’A.I.A. per la nomina ad Arbitri Benemeriti, nonché alle eventuali revoche di tale qualifica;
    6. al numero dei componenti dell’Organo direttivo e tecnico per il calcio a cinque e dei componenti dei Comitati Regionali, dei componenti del Settore Tecnico Arbitrale, della Commissione Affari Legali e del Servizio ispettivo;
    7. all’istituzione di nuove Sezioni ed all’eventuale soppressione o accorpamento di quelle esistenti, all’istituzione di nuovi Comitati Regionali ed all’eventuale soppressione o accorpamento di quelli esistenti;
    8. alla convocazione dell’Assemblea organizzativa dei Presidenti Sezionali di norma con cadenza quadriennale;
    9. 1) alla nomina dei componenti degli organi di disciplina, su proposta del Presidente dell’AIA;
      2) al numero dei componenti degli Organi di disciplina, da un minimo di cinque ad un massimo di quindici, all’istituzione e soppressione o accorpamento delle Commissioni di Disciplina Regionale
    10. alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti Sezionali nello svolgimento dell’attività associativa;
    11. alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale;
    12. alla gestione del sito internate ufficiale dell’A.I.A., all’autorizzazione agli organi direttivi centrali e periferici per l’apertura di propri siti, alle direttive sulle modalità di gestione di eventuali siti accesi da singoli associati, sempre che abbiano attinenza all’attività sportiva;
    13. ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 41;
    14. ai controlli sull'attitudine e l'efficienza fisica degli arbitri, sia a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici che d'ufficio;
    15. all’autorizzazione sia per gli arbitri associati ad espletare attività all’estero in favore di altre Federazioni affiliate agli Organismi internazionali cui aderisce la F.I.G.C., sia per gli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano;
    16. alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee sezionali;
    17. all’autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici;
    18. alla gestione del fondo di solidarietà;
    19. all’eventuale commissariamento, con provvedimento motivato, delle Sezioni, dei Comitati Regionali, del C.A.I.-5, per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva ed alla contestuale nomina del Commissario Straordinario a tempo determinato;
    20. all’adozione del provvedimento di non rinnovo tessera.
  7. Alle riunioni del Comitato Nazionale il Presidente dell’A.I.A. può invitare altri associati in relazione allo specifico incarico ricoperto ed in connessione a materie riconducibili all’ordine del giorno previsto.
  8. I componenti eletti del Comitato Nazionale non sono surrogabili. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato Nazionale ed il Presidente dell’AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di 90 giorni a convocare l’Assemblea Generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato Nazionale così eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.
  9. Il Comitato Nazionale, quando all’ordine del giorno vi sono questioni attinenti a modifiche dei regolamenti A.I.A., viene allargato alla partecipazione consultiva dei Presidenti di Sezione designati dalle singole Consulte Regionali.
  10. Al Comitato Nazionale che precede le Assemblee Federali ed anche in altri casi sono invitati a partecipare i Delegati effettivi o supplenti degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell’A.I.A. sugli argomenti all’ordine del giorno delle Assemblee Federali.
  11. Ai componenti eletti del Comitato Nazionale, salvo deroga motivata, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica.
Art. 12 Consiglio Centrale
  1. Il Consiglio Centrale è composto dai componenti elettivi e di diritto del Comitato Nazionale, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai responsabili degli Organi di disciplina nazionale, dal Responsabile della Commissione Esperti Legali, dal responsabile del Servizio Ispettivo Nazionale.
  2. Il Consiglio Centrale si riunisce due o più volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell’A.I.A., con un preavviso di almeno tre giorni e contenente l’ordine dei lavori.
  3. Il Consiglio Centrale è organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d’interesse generale posti all’ordine del giorno
    4. Costituisce anche organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al suo ambito di responsabilità, riferisce delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell’andamento associativo, tecnico e amministrativo e può formulare proposte operative al Comitato Nazionale.
  4. Alle sue riunioni possono essere invitati altri associati dal Presidente dell’A.I.A. in relazione al loro specifico incarico ed in connessione a materie riconducibili all’ordine del giorno previsto.
Capo terzo - Cariche elettive centrali e periferiche
Art. 13 Requisiti dei candidati
  1. Sono eleggibili alle cariche di Organi Direttivi Centrali e di Delegati degli Ufficiali di gara gli associati che possiedono all’atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:
    1. siano Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti Benemeriti AIA o Arbitri Benemeriti;
    2. siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva;
    3. non siano stati colpiti nel corso degli ultimi 10 anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione, squalifica, complessivamente superiore ad un anno da parte dell’A.I.A., della F.I.G.C. e del C.O.N.I. e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
    4. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
    5. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche
    6. non abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata all’A.I.A. o alla F.I.G.C.;
    7. non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I. o la F.I.G.C. o l’A.I.A. contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
    8. non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all’art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato. Sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all’elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la loro elezione
  2. E’ eleggibile alla carica di Presidente di Sezione l’associato che possieda all’atto della presentazione della candidatura sia tutti i suddetti requisiti, ad eccezione di quello di essere Dirigente Benemerito o Arbitro Benemerito, sia i seguenti ulteriori requisiti:
    1. abbia maturato un’anzianità associativa di almeno dieci anni;
    2. abbia compiuto i ventotto anni di età e non abbia compiuto i settant'anni;
    3. non ricopra da almeno un mese, anche a seguito di dimissioni, incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale o regionale, tecnici o associativi.
Art. 14 Durata delle cariche
  1. Le cariche elettive durano un quadriennio e possono essere riconfermate.
  2. Ad eccezione dei componenti degli organi di disciplina, coloro che hanno ricoperto cariche elettive per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo terzo comma. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei
    due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
  3. Per l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il candidato uscente è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti espressi..

Art. 15 Decadenze

  1. I componenti eletti degli Organi Direttivi Centrali sono soggetti a decadenza dalla carica in caso di scoperta successiva all’elezione anche di una sola della cause di ineleggibilità o di sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la loro elezione o in caso di gravi irregolarità amministrative
    accertate con verbale dal Servizio Ispettivo Nazionale o in caso risultino destinatari di un provvedimento disciplinare definitivo di sospensione superiore a mesi sei o in caso di assenza ingiustificata ad almeno due riunioni del Comitato Nazionale nel corso della medesima stagione sportiva o in caso di assenza
    ingiustificata ad almeno due Assemblee Federali nel quadriennio olimpico. Devono altresì essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono eletti o nominati.
  2. Per il Presidente di Sezione costituiscono cause di decadenza la scoperta successiva all’elezione anche di una sola della cause di ineleggibilità o di sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la sua elezione o la commissione di gravi irregolarità amministrative accertate con verbale
    dal Servizio Ispettivo o la commissione di gravi violazioni al regolamento associativo ed a quelli secondari accertata tramite verifiche ispettive, l’essere stato colpito da un provvedimento disciplinare definitivo di sospensione superiore a mesi sei o la mancata approvazione della relazione tecnica, associativa e
    amministrativa nell’Assemblea ordinaria o l’ingiustificata assenza ad almeno due riunioni della Consulta Regionale nell’arco della stessa stagione sportiva.
    Devono altresì essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono eletti o nominati.
  3. Per i componenti dei Collegi dei revisori sezionali costituiscono cause di decadenza tutte quelle previste a carico dei Presidenti sezionali, ad eccezione di quelle della mancata approvazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa nell’Assemblea ordinaria e dell’ingiustificata assenza ad almeno
    due riunioni della Consulta nell’arco della stessa stagione sportiva
  4. La decadenza del Presidente dell’A.I.A. è dichiarata dal Comitato Nazionale con motivazione, quella degli altri componenti di Organi Direttivi Centrali elettivi, dei Delegati degli Ufficiali di gara, dei Presidenti di Sezione e dei componenti dei Collegi dei revisori Sezionali è dichiarata dal Presidente dell’A.I.A. con motivazione. Tale decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell’essere stati destinatari di una sanzione disciplinare definitiva della sospensione superiore a mesi sei, è dichiarata previa contestazione dell’addebito all’interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione.
  5. Avverso le delibere di decadenza il Presidente dell’A.I.A., i componenti degli Organi Direttivi Centrali, i Delegati degli Ufficiali di gara, i Presidenti di Sezione ed i componenti del Collegio dei revisori Sezionali possono proporre ricorso alla Commissione di disciplina di appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, che decide in unica istanza con deliberazione insindacabile..
Capo quarto - l'Organo direttivo e tecnico interregionale
Art. 16 Comitato Arbitri Interregionale per il calcio a cinque (C.A.I.-5)
  1. L’Organo direttivo associativo e tecnico che presiede al giuoco del calcio a cinque su tutto il territorio nazionale è costituito dal Comitato Arbitri Interregionale calcio a cinque (C.A.I.-5).
  2. Esso, in forza di delega degli Organi direttivi nazionali e dei Presidenti dei Comitati Regionali, organizza, forma, impiega, designa e controlla con autonomia operativa gli arbitri appartenenti al suo ruolo per tutte le manifestazioni di calcio a cinque che si svolgono sotto l’egida della F.I.G.C. e che
    sono organizzate dalla Divisione calcio a cinque, nel rispetto delle norme di funzionamento dell’A.I.A. e delle direttive associative emanate dal Comitato Nazionale.
  3. I suoi componenti durano in carica per una stagione sportiva.
  4. Il Presidente dell’A.I.A. esercita le funzioni di controllo di tutta l’attività di tale Organo e di coordinamento tra lo stesso e la F.I.G.C.
Capo quinto - Gli Organi direttivi e tecnici periferici
Art. 17 Presidente del Comitato Regionale ed i suoi Vice
  1. Il Presidente del Comitato Regionale è nominato per una stagione sportiva dal Presidente dell’A.I.A., sentito il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.
  2. Il Presidente, nell’ambito della regione di competenza, svolge la funzione tecnica e amministrativa per le quali è l’unico responsabile, avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati.
  3. Al Presidente del Comitato Regionale sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni:
    1. proporre al Presidente dell’A.I.A. la nomina di uno o due Vice Presidenti, a uno dei quali può delegare la responsabilità amministrativa, dei componenti e degli altri referenti regionali, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato Nazionale, e proporne la revoca per comprovate ragioni;
    2. proporre al Presidente dell’A.I.A., secondo quanto previsto dal successivo art. 27 per il Trentino Alto Adige o in presenza di particolari esigenze funzionali per le altre regioni, la nomina dell’Organo Tecnico Provinciale, indicando anche il numero dei componenti;
    3. convocare e presiedere le riunioni del Comitato Regionale e della Consulta Regionale per le quali predispone l’ordine del giorno, inviandone copia al Comitato Nazionale;
    4. curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato;
    5. delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del Comitato;
    6. nominare uno dei tre componenti del Collegio dei Revisori Sezionali,
    7. determinare il ruolo degli arbitri effettivi per il calcio a cinque.
  4. In caso d’assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente con maggior anzianità associativa o, in caso di parità, da quello con maggior anzianità anagrafica.
Art. 18 Comitato Regionale
  1. Il Comitato Regionale dura in carica unastagione sportiva ed è composto dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti, da componenti e referenti di settore.
  2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno una volta il mese, devono essere verbalizzate.
  3. Al Comitato Regionale sono affidate le seguenti attribuzioni:
    1. coordinare e controllare l’attività tecnica delle Sezioni nella zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato Nazionale e dal Coordinatore dei Presidenti dei Comitati Regionali;
    2. collaborare con il suo Presidente, in attuazione alle norme di funzionamento degli Organi Tecnici, all’impiego ed al controllo tecnico degli arbitri a sua disposizione;
    3. deliberare in ordine alle istanze degli Arbitri appartenenti al suo ruolo tecnico, tendenti ad ottenere congedi ai sensi del successivo art. 41;
    4. trasmettere al Comitato Nazionale per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni, congedi e trasferimenti degli Arbitri della regione adottate dai Presidenti Sezionali;
    5. autorizzare i Presidenti Sezionali all’indizione di nuovi corsi arbitro e segnalare al Comitato Nazionale le relative richieste;
    6. segnalare al Comitato Nazionale le richieste proprie e dei Presidenti Sezionali per l’indizione di corsi di qualificazione e/o aggiornamento tecnico per Osservatori Arbitrali e curarne l’organizzazione se allo stesso delegata;
    7. disporre, al termine di ogni stagione sportiva, d’intesa con i Presidenti di Sezione e con gli Organi Tecnici Provinciali per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l’inquadramento degli associati soggetti alla propria giurisdizione tecnica, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato Nazionale;
    8. formulare, al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11, c. 6°, lett. d);
    9. definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato Regionale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato Nazionale ed al al Presidente Servizio Ispettivo Nazionale;
    10. approvare il bilancio di previsione delle Sezioni ed autorizzare eventuali giro conto tra gli articoli di introito e di spesa e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni;
    11. assolvere ad ogni ulteriore incarico, non di natura associativa, eventualmente affidato dal Comitato Nazionale.

Art. 19 Consulta Regionale
  1. La Consulta Regionale è composta dal Presidente e dai componenti il Comitato Regionale e dai Presidenti di Sezione, questi ultimi eventualmente sostituiti, in caso di giustificato impedimento, dal Vice Presidente che svolge funzioni vicarie.
  2. La Consulta Regionale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva.
  3. La Consulta Regionale:
    1. verifica l’andamento dell’attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle direttive del Comitato nazionale, avanzando eventuali proposte operative;
    2. propone al Comitato Nazionale l’istituzione, la soppressione e la fusione di sezioni;
    3. propone al Comitato Regionale l’organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti l’attività tecnica arbitrale;
    4. assolve ad ogni ulteriore incarico eventualmente affidato dal Comitato Nazionale;
    5. designa a maggioranza fra i Presidenti di Sezione il rappresentante effettivo, che parteciperà per una stagione sportiva. Designa con le stesse modalità il rappresentante supplente.
  4. Alle riunioni della Consulta Regionale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico.
  5. Le riunioni della Consulta Regionale devono essere verbalizzate dal segretario indicato dalla stessa fra i suoi componenti ed una copia del verbale, custodito dal Presidente C.R.A., deve essere consegnata ai Presidenti di Sezione entro la data della successiva riunione e comunque trasmessa per conoscenza al Comitato Nazionale nei successivi otto giorni.
  6. I componenti del Comitato Nazionale, o loro delegati, possono partecipare alle Consulte Regionali, previa autorizzazione del Presidente o del Vice-Presidente
Art. 20 Assemblee Sezionali - norme comuni
  1. Alle Assemblee Sezionali hanno diritto di voto gli associati che, compiuta la maggiore età, risultino nominati arbitri entro il trenta giugno dell’anno precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.
  2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
  3. Il Presidente Sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea, con preavviso di almeno dieci giorni, tutti gli associati aventi diritto al voto o inviando loro una convocazione scritta, con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mani e rilascio di firma attestante la ricezione, riportante l’ordine del giorno o previa affissione della convocazione sempre riportante l’ordine del giorno nell’albo sezionale. La data di affissione della bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente del Collegio dei revisori sezionali.
  4. L’Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria possono essere unificate in unica sessione dal Presidente dell’A.I.A., previa richiesta del Presidente di Sezione.
  5. L’Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale, nel caso in cui sussistano effettive ragioni di urgenza che non consentano di attendere la normale decadenza biennale. E’ convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 degli Associati aventi diritto al voto.
  6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.
Art. 21 Assemblea Sezionale Ordinaria
  1. L’Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni biennio, al termine dell’esercizio finanziario.
  2. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta.
  3. Sono compiti dell’Assemblea sezionale:
    1. l’esame e la discussione e la votazione della relazione tecnica, associativa e amministrativa presentata dal Presidente di Sezione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile del Presidente del Collegio dei revisori Sezionali relativa ai due anni solari precedenti;
    2. l’elezione di due dei tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sezionali;
    3. le deliberazioni sugli altri argomenti e proposte iscritti all’ordine del giorno, fra i quali l’entità delle quote associative, la Presidenza Onoraria, la nuova titolazione o la modifica della titolazione della Sezione soggetta a ratifica ad opera del Comitato Nazionale, l’istituzione di premi sezionali, l’indizione di iniziative di valenza nazionale.
  4. L’Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che il Collegio dei Revisori ha verificato la presenza di associati aventi diritto al voto. L’Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell’Assemblea, che
    da quel momento ne dirige i lavori, da un Vice Presidente, da un segretario, che curerà la verbalizzazione e da due o più scrutatori, che vidimeranno le schede per l’eventuale votazione della relazione e per l’elezione dei componenti il Collegio dei revisori e poi collaboreranno allo spoglio. Il Presidente
    dell’Assemblea è tenuto a seguire l’ordine del giorno ed a impedire la trattazione di argomenti estranei. Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica, associativa ed amministrativa, cui fa seguito l’intervento del Presidente dei Revisori Sezionali che relaziona sull’andamento
    amministrativo e contabile del biennio, segnalando le eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate.
    Di seguito il Presidente dell’Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento. Al termine si procede alla votazione della relazione del Presidente di Sezione che avviene normalmente per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli
    astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere al voto segreto. Esaurito l’eventuale spoglio il Presidente dell’Assemblea riferisce gli esiti sull’approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale. Successivamente il Presidente dell’Assemblea richiede eventuali candidature per l’elezione a componenti del Collegio dei Revisori sezionali e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l’elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati. Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio il Presidente dell’Assemblea proclama eletti a componenti del Collegio dei Revisori sezionali i due associati che hanno riportato il maggior numero di voti validi ed in caso di parità è proclamato il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica.
    Indica di seguito tutti i candidati che hanno riportato voti validi. Il Presidente dell’Assemblea procede secondo la restante parte dell’ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte,
    dichiara chiusa l’adunanza. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei due componenti del Collegio dei Revisori sezionali, sono valide con la maggioranza semplice dei voti validi espressi. Il verbale dell’Assemblea ordinaria, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il decimo giorno dalla data dell’adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del C.R.A. corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione del Collegio dei Revisori sezionali.
  5. L’associato avente diritto al voto nell’Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell’A.I.A., entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell’adunanza avverso l’irregolare svolgimento dell’Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell’Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell’adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.
  6. L’associato avente diritto al voto nell’Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell’A.I.A., entro il termine perentorio di cinque
    giorni da quello dell’adunanza avverso l’irregolare convocazione dell’Assemblea.
  7. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami l’Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione in carica entro trenta giorni dalla conoscenza della delibera per sanare i vizi riscontrati.

Art. 22 Assemblea sezionale elettiva

  1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell’A.I.A. nell’arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico.
  2. Ogni Assemblea si svolge alla presenza del Presidente del Comitato Regionale o di un componente dallo stesso designato.
  3. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.
  4. L’Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo, all’elezione del Presidente di Sezione e dei Delegati dell’Assemblea Generale eventualmente spettanti.
  5. L’Assemblea sezionale elettiva deve essere convocata dal Presidente dell’A.I.A. anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, morte o decadenza definitiva del Presidente Sezionale entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento. Il nuovo Presidente sezionale eletto resta in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso”.
  6. Le modalità di svolgimento dell’Assemblea sezionale elettiva, la presentazione delle candidature, i modi di espressione dei voti, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento delle Assemblee elettive.
  7. Le Assemblee sezionali sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quarto degli aventi diritto. Il Presidente di Sezione in carica è obbligato a convocare per iscritto tutti gli associati aventi diritto
    al voto con un preavviso di almeno otto giorni dal quale risulti l’ordine del giorno. La convocazione può essere eseguita anche con consegna manuale della lettera all’associato che ne rilascia ricevuta.

Art. 23 Presidente di Sezione

  1. Il Presidente di Sezione è eletto dall’assemblea sezionale elettiva e dura in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.
  2. Il mandato può venir meno anticipatamente rispetto alla scadenza in caso di morte, grave impedimento all’esercizio delle funzioni per motivi di salute, dimissioni volontarie assegnate al Comitato nazionale, decadenza.
  3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:
    1. organizzare, dirigere e controllare, nell’ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell’AIA, tutta l’attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.), l’attività amministrativa e quella associativa;
    2. nominare per la singola stagione sportiva tra gli associati, dei collaboratori che lo coadiuvano nell’esercizio della funzione di Organo Tecnico Sezionale, del quale rimane peraltro unico responsabile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 4 per il solo Comitato Regionale del Trentino Alto Adige;
    3. trasmettere al Presidente del Comitato Regionale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all’O.T.S. e tenerlo aggiornato nel corso della stagione sull’andamento tecnico generale, come previsto dalle Norme di funzionamento;
    4. curare l’impiego dei fondi sezionali, di cui è l’unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell’ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo Sezionale AIA, , inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale;
    5. nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale e tra questi uno o due Vice Presidenti Sezionali e provvedere all’eventuale motivata revoca e sostituzione;
    6. convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l’ordine del giorno;
    7. convocare l’Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;
    8. concedere eventuali congedi, come previsto dal successivo art. 41, conservandone copia di ogni relativa comunicazione nel fascicolo personale;
    9. provvedere, sulla base dei risultati degli esami sostenuti e dell’acquisizione dei documenti prescritti, alla nomina degli arbitri ed alla formazione e tenuta del loro fascicolo personale, che viene custodito in Sezione, nonché all’inoltro di copia dello stesso all’O.T.R. all’atto della promozione;
    10. deliberare in ordine all’accettazione delle dimissioni dall’associazione degli associati appartenenti alla Sezione, salvo nei confronti di quelli che non consegnino la tessera federale o che siano già destinatari di atti di contestazione disciplinari per i quali la competenza all’accettazione delle dimissioni compete al Presidente Nazionale cui deve inoltrare la pratica;
    11. curare il rapporto associativo degli arbitri residenti nel territorio di propria giurisdizione;
    12. indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale;
    13. curare, avvalendosi degli eventuali collaboratori di cui alla lett. b), la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite le riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici e organizzare le riunioni associative ed i corsi per nuovi arbitri;
    14. controllare l’osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura Arbitrale competente tutte le presunte infrazioni rilevate;
    15. assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell’A.I.A., nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
    16. autorizzare la richiesta di trasferimento dell’associato ad altra Sezione ed accettare il trasferimento dell’associato alla sua Sezione, con immediata comunicazione scritta e motivata all’interessato richiedente, all’Organo Tecnico di appartenenza, al Presidente del Comitato Regionale ed al Comitato Nazionale. E’ fatto obbligo al Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell’interessato;
    17. esonerare all’occorrenza, valutate le specifiche esigenze sezionali, provvisoriamente gli arbitri di nuova nomina per la stagione sportiva in corso e definitivamente gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno di età dal versamento delle quote associative, sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale;
    18. incassare le quote associative nonché sollecitare per iscritto gli associati morosi decorsi quindici giorni dalla scadenza del pagamento rimasto inevaso;
    19. stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere sponsorizzazioni per singole iniziative non configgenti con gli interessi della F.I.G.C., contributi da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili
    20. formare tra gli arbitri fuori quadro e benemeriti della Sezione, che hanno compiuto i quarantacinque anni di età, salvo deroghe motivate, un corpo di osservatori-“tutor” degli arbitri effettivi di nuova nomina e comunque con anzianità associativa non superiore a due stagioni sportive, con funzioni di assistenza associativa in Sezione e tecnica alle loro prestazioni arbitrali. L’accompagnamento dei giovani arbitri alla direzione della gara è equiparata a tutti gli effetti per il “tutor” alla visionatura dell’osservatore Arbitrale, senza attribuzione di voto;
    21. fissare, d’intesa con il Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione;
  4. Nel caso di assenza o impedimento, anche per effetto di provvedimento disciplinare, il Presidente di Sezione, sempre che il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario, è sostituito, sino al momento della nomina del nuovo Presidente, dal Vice Presidente o in caso di due Vice Presidenti in carica, da quello avente maggior anzianità arbitrale o, in caso di pari anzianità, da quello avente maggior età anagrafica, il quale svolge funzioni vicarie. Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti possono essere delegate funzioni.
  5. Il nuovo Presidente Sezionale eletto in sostituzione di quello che ha cessato anticipatamente la sua funzione rimane in carica per il tempo residuo al raggiungimento del quadriennio olimpico.
  6. Il Presidente di Sezione, dall’atto dell’accettazione della carica, cessa di appartenere all’Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita automaticamente nel ruolo dei fuori quadro. Al termine del suo incarico viene immesso o nel ruolo di
    Osservatore Arbitrale presso l’Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva funzioni arbitrali, compatibilmente con le esigenze del ruolo o viene immesso nel ruolo di Osservatore Arbitrale





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