
Regolamento A.I.A.
Data: Venerdì, 13 ottobre @ 16:03:50 CEST Argomento: Regolamenti
REGOLAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
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IL REGOLAMENTO A.I.A. |
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TITOLO PRIMO - L'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI |
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Capo primo - Natura, funzioni e poteri
Art. 1 Natura e funzione
- L’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) è l’associazione
che riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che,
senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività
nell’ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione
stessa.
- L’A.I.A. provvede direttamente al reclutamento, alla
formazione, all’inquadramento ed all’impiego degli arbitri.
- L’A.I.A. è dotata d’autonomia operativa, amministrativa e
gestionale, nell’ambito della F.I.G.C e nel rispetto dello
statuto e dei regolamenti della F.I.G.C.. Le sue risorse
finanziarie sono rappresentate dai contributi federali, da
quelli degli associati e da introiti provenienti da terzi anche
in conseguenza di accordi commerciali, per lo sfruttamento del
diritto della propria immagine e di quella dei propri associati,
stipulati su delega del Presidente Federale.
- L’A.I.A., nella tenuta della contabilità, osserva le
direttive impartite dalla F.I.G.C. e fornisce alla stessa idoneo
rendiconto periodico. La contabilità
dell’A.I.A. confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo
annuale della F.I.G.C.
Art. 2 Potestà regolamentare
- L’A.I.A. adotta i propri regolamenti in conformità allo
Statuto della FIGC, ai principi informatori eventualmente
emanati dal Consiglio Federale, allo Statuto ed agli indirizzi
del C.O.N.I. ed alla normazione vigente.
- I regolamenti dell’A.I.A. sono inviati al Consiglio Federale
ai fini del controllo di conformità. In caso di difformità il
Consiglio Federale rinvia entro sessanta giorni i regolamenti
all’A.I.A. per le opportune modifiche, indicandone i criteri.
Qualora l’A.I.A. non intenda modificare i regolamenti nel senso
indicato, il Consiglio Federale o il Presidente dell’A.I.A.
possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte Federale.
Art. 3 Potestà disciplinare
- Gli arbitri, indipendentemente dal loro inquadramento associativo,
per le infrazioni a specifiche norme federali sono sottoposti alla
disciplina generale di cui all’art. 30, terzo comma, dello Statuto
Federale.
- Sono invece soggetti a giurisdizione domestica per ogni
infrazione al presente Regolamento ed ai regolamenti secondari
emanati dall’A.I.A.
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Capo secondo - Sedi e Segreteria
Art. 4 Sedi, Comitati Regionali e Sezioni
- L’A.I.A. ha la sua sede centrale presso la Federazione
Italiana Giuoco Calcio e comunque nelle strutture da essa messe
a disposizione.
- L’A.I.A. si articola territorialmente in Comitati Regionali,
istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione ed in Sezioni,
istituite di norma in ogni capoluogo di provincia.
- Nelle località ove risiedano più di 40 arbitri effettivi
ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari
situazioni ambientali geografiche, il Comitato Nazionale può
autorizzare l’istituzione di Sezioni purché dispongano di una
propria sede per lo svolgimento dell’attività associativa e
tecnica e sia possibile la custodia degli atti d’ufficio in
luogo riservato. Le riunioni sezionali possono essere indette
anche in sedi diverse.
- L’A.I.A., per le sue articolazioni periferiche si avvale,
per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle
strutture della F.I.G.C..
Art. 5 Segreteria
- Il funzionamento amministrativo, burocratico e organizzativo
dell’A.I.A. è assicurato dalla Segreteria generale, istituita
presso la sede centrale.
- La Segreteria è diretta dal Segretario, che ne coordina e
controlla l’attività, rispondendo del proprio operato, fatto
salvo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C., al Presidente dell’A.I.A.
- Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice-Segretario.
- Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il
Vice -Segretario, o suo delegato, assiste, curando la redazione
dei rispettivi verbali, alle riunioni del Comitato Nazionale e
del Consiglio Centrale e provvede all’esecuzione delle relative
deliberazioni, nonché partecipa all’organizzazione delle
Assemblee Generali, cui assiste. Provvede, nell’ambito delle sue
competenze, a tutti gli ulteriori compiti attribuitigli dal
Presidente dell’A.I.A.
- Il Segretario e l’eventuale Vice-Segretario dell’A.I.A. sono
nominati dal Presidente Federale su proposta del Presidente
dell’A.I.A.
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TITOLO SECONDO - LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE |
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Capo primo - Gli Organi direttivi in genere
Art. 6 Organi associativi, tecnici e consultivi
- L’A.I.A. assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le
sue funzioni mediante Organi direttivi e tecnici, Organi
disciplinari e organi di controllo amministrativi e contabili,
Commissioni e Servizi.
- Gli Organi direttivi centrali sono:
- l’Assemblea Generale;
- il Presidente Nazionale;
- il Vice Presidente Nazionale;
- il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale;
- il Comitato Nazionale;
- il Consiglio Centrale.
- L’Organo direttivo e tecnico interregionale è costituito dal
Comitato Arbitri Interregionale per il calcio a cinque (C.A.I.-5)
- Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:
- il Presidente del Comitato Regionale;
- il Comitato Regionale;
- la Consulta Regionale;
- il Presidente di Sezione;
- l’Organo Tecnico Provinciale di cui all’art. 27 comma 3
e 4;
- l’Assemblea Sezionale (biennale ed elettiva).
- Gli Organi tecnici nazionali sono:
- la Commissione Arbitri per i campionati nazionali di serie
A e B (C.A.N.);
- la Commissione Arbitri per i campionati nazionali di
serie C1 e C2 (C.A.N.-C);
- la Commissione Arbitri per i campionati nazionali
dilettanti e per il settore dell’attività giovanile e scolastica (C.A.N.-D).
- Gli Organi di disciplina sono:
- la Commissione nazionale di disciplina di primo grado;
- le Commissioni regionali di disciplina di primo grado;
- la Commissione di disciplina d’appello;
- la Procura arbitrale.
- L’organo nazionale per la formazione e l’aggiornamento
dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.
- Gli Organi di controllo dell’attività amministrativa e contabile
sono:
- il Servizio ispettivo nazionale;
- i Collegi dei Revisori Sezionali.
- La Commissione Esperti Legali a cui sono attribuite funzioni
consultive in materia giuridica
- Le Commissioni di studio a cui possono essere affidati specifici
incarichi di proposta e consultivi.
- I servizi, i quali svolgono attività di mero supporto operativo,
a favore degli Organi direttivi centrali e periferici e possono
essere composti da uno o più collaboratori e coordinatori.
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Capo secondo - Gli Organi direttivi centrali
Art. 7 Assemblea Generale
- L’assemblea Generale è convocata dal Presidente dell’A.I.A. in via
ordinaria ogni quadriennio olimpico e deve riunirsi entro il 31
luglio dell’anno di svolgimento dei giuochi olimpici estivi, dopo
che già si sono celebrate tutte le Assemblee Sezionali Elettive da
almeno quindici giorni.
- I lavori dell’Assemblea sono diretti da un Presidente eletto con
voto palese tra gli associati aventi diritto al voto e che non abbia
presentato alcuna candidatura.
- L’Assemblea Generale, con le modalità previste dal Regolamento
Elettivo, elegge a scrutinio segreto:
- il Presidente dell’A.I.A. e tale voto, per effetto della
preventiva presentazione della lista di collegamento, è valido anche
per l’elezione del Vice-Presidente, dei sei componenti del Comitato
Nazionale, due per ognuna delle macroregioni previste dal
regolamento Elettivo e del Responsabile del Settore Tecnico
Arbitrale;
- i delegati effettivi e supplenti degli ufficiali di
gara alle Assemblee Federali, sempre secondo le modalità previste
dal Regolamento Elettivo;
- Partecipano all’Assemblea Generale con diritto di voto i
Presidenti Sezionali eletti in carica, i Delegati Sezionali eletti,
i Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA ed i Dirigenti Benemeriti
AIA, nominati da almeno 12 mesi. I Dirigenti Benemeriti AIA, sono
nominati in un numero massimo complessivo pari a 15 e, comunque, non
potranno superare la percentuale del cinque per cento degli aventi
diritto al voto in tale Assemblea.
- Partecipano all’Assemblea senza diritto di voto i componenti del
Consiglio Centrale in carica.
- L’Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la
presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in
seconda convocazione, quando siano presenti il cinquanta per cento
più uno degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione
deve intercorrere un lasso di tempo di almeno
un’ora. Non sono ammesse deleghe.
- Le concrete modalità di svolgimento dell’Assemblea Generale, la
presentazione delle candidature, l’espressione del voto, lo
scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti,
i reclami degli aventi diritto al voto sono quelle previste dal
Regolamento elettivo.
Art. 8 Presidente Nazionale
- Il Presidente dell’A.I.A. è eletto a scrutinio segreto dai
Presidenti Sezionali, dai Delegati Sezionali, dai Dirigenti
Benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti Benemeriti AIA,
riuniti in apposita Assemblea Generale, come previsto dal
Regolamento elettivo e dura in carica per quattro stagioni sportive
corrispondenti al quadriennio olimpico
- Il Presidente nazionale rappresenta l’A.I.A. nei rapporti con la
F.I.G.C. e con tutte le sue componenti interne, nonché nei rapporti
con gli organismi internazionali cui aderisce la F.I.G.C. e nei
confronti dei terzi.
- Egli indica i principi generali per l’attività tecnica,
associativa ed amministrativa dell’A.I.A., verificandone
l’attuazione ed adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i
provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli
dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla
competenza di altri Organi.
- Il Presidente dell’A.I.A.:
- presiede il Comitato Nazionale ed il Consiglio Centrale,
che convoca di sua iniziativa predisponendo l’ordine del giorno dei
lavori;
- coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici.
- nomina il rappresentante degli arbitri in attività,
sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo
C.A.N., tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che
resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso,
salvo sua sostituzione, attuata con le stesse modalità, nel caso
perda per qualsiasi ragione tale qualifica anticipatamente rispetto
alla scadenza prevista;
- propone al Comitato Nazionale le nomine dei componenti
degli Organi di disciplina;
- indice le Assemblee elettive;
- stipula, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma
3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l’attività
negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato dalla
medesima Federazione
- verifica che l’impiego dei fondi ad opera degli Organi
direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di
contabilità della F.I.G.C. e delle norme amministrative interne;
- emette obbligatoriamente il provvedimento di
sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano
destinatari di misure cautelari ristrettive della loro libertà
personale e può emettere analogo provvedimento di sospensione
cautelare, adeguatamente motivato, nei confronti degli associati che
siano sottoposti ad indagine per delitti dolosi nei casi in cui
possa recarsi pregiudizio all’immagine della F.I.G.C. e/o
dell’A.I.A. ed alla credibilità stessa dell’arbitro nell’esercizio
della sua funzione arbitrale. Il provvedimento di sospensione
obbligatoria, cessata la custodia cautelare, può esser revocato
d’ufficio o su richiesta dell’interessato, ove non sia convertito in
provvedimento di sospensione facoltativa. La sospensione cautelare
facoltativa dura per mesi quattro dalla sua irrogazione ed è
prorogabile persistendone le medesime condizioni fino al massimo di
un anno. La sospensione cautelare facoltativa determina in ogni caso
per l’arbitro l’esclusione dall’attività tecnica sul terreno di
giuoco e resta riservata al Presidente dell’A.I.A. inibire il
medesimo allo svolgimento delle altre attività, ivi compresa quella
associativa;
- dispone la decadenza dei Presidenti Sezionali nei casi
previsti e di tutte le altre cariche elettive;
- solleva avanti la Corte Federale l’eccezione di
legittimità e il conflitto di attribuzione contro norme, atti o
fatti posti in essere da Organi federali, dalle Leghe o dalle
associazioni rappresentative delle componenti tecniche per
violazione dello Statuto federale, dello Statuto e degli indirizzi
del C.O.N.I. e della legislazione vigente;
- nomina i componenti della Commissione Esperti Legali;
- istituisce le Commissioni di studio con specifici
incarichi di proposta e consultivi ed i servizi di mero supporto
operativo a tempo determinato e ne nomina i componenti, i
collaboratori ed i coordinatori;
- nomina tra i componenti eletti del Comitato Nazionale
il Coordinatore dei Comitati Regionali, attribuendogli funzioni di
verifica dell’ operato dei comitati stessi;
- autorizza i Dirigenti Benemeriti, sia di sua nomina,
gli Arbitri Benemeriti e fuori quadro, a loro domanda scritta, a
svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i
Settori, per ogni stagione sportiva, o per la durata del mandato
elettivo, esonerandoli eventualmente dall’assolvimento dell’attività
tecnica e/o associativa;
- provvede, sentito il Comitato Nazionale, alle nomine di
competenza previste dallo Statuto F.I.G.C., dal presente Regolamento
e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici;
- revoca all’occorrenza ed insindacabilmente tutte le sue
nomine e provvede alla sostituzione;
- su proposta dei Responsabili degli Organi Tecnici
Nazionali, provvede all’inquadramento annuale degli Arbitri, degli
Assistenti e degli Osservatori a disposizione degli OO.TT.NN.
relativamente alle promozioni e dismissioni;
- su richiesta scritta e motivata dell’interessato, può
provvedere , valutata la meritevolezza sulla base del precedente
legame e sentito il preventivo parere scritto del Presidente
Sezionale, alla riammissione nell’AIA di ex associati dimissionari o
che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo
tessera e dal ritiro tessera disciplinare, disponendone il nuovo
inquadramento con ricongiungimento della precedente anzianità
associativa. Il provvedimento di riammissione non può essere
pronunciato se sono trascorsi 10 anni dall’accoglimento delle
dimissioni o dalla perdita
della qualifica di arbitro.
- ad istanza scritta e motivata del Presidente Sezionale,
può riconoscere le funzioni di arbitro associativo al collega che,
per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l’attività
tecnica, e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto
associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon
funzionamento della Sezione di appartenenza. Sempre su istanza del
Presidente Sezionale può emettere il provvedimento di revoca delle
funzioni di arbitro associativo. Gli arbitri associativi non possono
superare il limite del 5% della forza sezionale;
- assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza,
sentito il Vice-Presidente Nazionale, i provvedimenti di competenza
del Comitato Nazionale, sottoponendoli alla ratifica dell’Organo
alla prima riunione successiva.
Art. 9 Vice Presidente Nazionale
- Il Vice Presidente collabora con il Presidente dell’A.I.A. per
l’assolvimento delle funzioni attribuite a quest’ultimo e svolge
direttamente quelle eventualmente delegategli ed esprime tutti i
pareri richiestigli.
- Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente
dell’A.I.A., il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie, con
l’obbligo di sentire in ogni caso il preventivo parere del Comitato
Nazionale prima dell’emissione di qualsiasi provvedimento.
- In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo
del Presidente dell'A.I.A, le sue funzioni sono attribuite al Vice
Presidente Vicario, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla
convocazione dell’Assemblea Generale straordinaria per procedere a
nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla
naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.
Art. 10 Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale
- Il Responsabile dirige il Settore Tecnico Arbitrale, lo gestisce e
lo controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo
art. 37 e, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale, promuove
e realizza le iniziative tese alla formazione, preparazione e
perfezionamento degli arbitri, degli assistenti
arbitrali e degli osservatori arbitrali, all'uniformità delle
prestazioni arbitrali.
- Il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, ai fini
dell’attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi,
gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi
ruolo.
Art. 11 Comitato Nazionale
- Il Comitato Nazionale è composto dal Presidente dell’A.I.A., dal
Vice Presidente, da sei componenti e dal Responsabile del Settore
Tecnico Arbitrale.
- Sono altresì componenti di diritto del Comitato Nazionale:
- i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e
dell’Organo direttivo e tecnico per il calcio a cinque, con diritto
di voto limitatamente alle materie tecniche;
- il rappresentante degli arbitri in attività, con
diritto di voto limitatamente alle materie associative.
- Il Comitato Nazionale, su convocazione scritta del Presidente
dell’A.I.A. con un preavviso di almeno tre giorni, si riunisce, in
via ordinaria quattro o più volte per ogni stagione sportiva. Si
riunisce altresì, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta
la metà più uno dei componenti
- Esso collabora con il Presidente dell’A.I.A. e con il Vice
Presidente all’assolvimento di tutte le funzioni istituzionali,
espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente
dell’A.I.A., esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.
- Le riunioni del Comitato Nazionale sono valide alla presenza
della maggioranze semplice dei componenti aventi diritto di voto e
le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso
di parità dei voti prevale quello del Presidente dell’A.I.A.
- Il Comitato Nazionale delibera in ordine:
- all’adozione del presente Regolamento e di quelli
secondari ed alle eventuali modificazioni;
- all’assegnazione dei fondi federali e delle risorse
finanziarie tutte, autorizzando le forme di finanziamento proprie
dell’A.I.A. in tutte le sue articolazioni anche periferiche e
verifica le relazioni del Servizio Ispettivo;
- alla diffusione delle conoscenze delle regole del
giuoco del calcio, alla promozione dei corsi per arbitro ed alle
iniziative operative per l’aggiornamento degli associati e
l’interpretazione uniforme delle regole stesse, all’organizzazione e
al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e
di verifica e dei controlli sanitari;
- al controllo ed alla ratifica dell’inquadramento
annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici
ed alle proposte formulate durante ed al termine della stagione
sportiva dagli stessi;
- ai criteri, anche numerici, dei nominativi da proporre
al Presidente dell’A.I.A. per la nomina ad Arbitri Benemeriti,
nonché alle eventuali revoche di tale qualifica;
- al numero dei componenti dell’Organo direttivo e
tecnico per il calcio a cinque e dei componenti dei Comitati
Regionali, dei componenti del Settore Tecnico Arbitrale, della
Commissione Affari Legali e del Servizio ispettivo;
- all’istituzione di nuove Sezioni ed all’eventuale
soppressione o accorpamento di quelle esistenti, all’istituzione di
nuovi Comitati Regionali ed all’eventuale soppressione o
accorpamento di quelli esistenti;
- alla convocazione dell’Assemblea organizzativa dei
Presidenti Sezionali di norma con cadenza quadriennale;
- 1) alla nomina dei componenti degli organi di
disciplina, su proposta del Presidente dell’AIA;
2) al numero dei componenti degli Organi di disciplina, da un minimo
di cinque ad un massimo di quindici, all’istituzione e soppressione
o accorpamento delle Commissioni di Disciplina Regionale
- alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i
Presidenti Sezionali nello svolgimento dell’attività associativa;
- alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale;
- alla gestione del sito internate ufficiale dell’A.I.A.,
all’autorizzazione agli organi direttivi centrali e periferici per
l’apertura di propri siti, alle direttive sulle modalità di gestione
di eventuali siti accesi da singoli associati, sempre che abbiano
attinenza all’attività sportiva;
- ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi
del successivo art. 41;
- ai controlli sull'attitudine e l'efficienza fisica
degli arbitri, sia a richiesta degli interessati e degli Organi
tecnici che d'ufficio;
- all’autorizzazione sia per gli arbitri associati ad
espletare attività all’estero in favore di altre Federazioni
affiliate agli Organismi internazionali cui aderisce la F.I.G.C.,
sia per gli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare
attività sul territorio italiano;
- alla misura minima delle quote associative annuali
determinabili dalle singole Assemblee sezionali;
- all’autorizzazione ad accettare contributi e donazioni
di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi
direttivi periferici;
- alla gestione del fondo di solidarietà;
- all’eventuale commissariamento, con provvedimento
motivato, delle Sezioni, dei Comitati Regionali, del C.A.I.-5, per
imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione
sportiva ed alla contestuale nomina del Commissario Straordinario a
tempo determinato;
- all’adozione del provvedimento di non rinnovo tessera.
- Alle riunioni del Comitato Nazionale il Presidente dell’A.I.A.
può invitare altri associati in relazione allo specifico incarico
ricoperto ed in connessione a materie riconducibili all’ordine del
giorno previsto.
- I componenti eletti del Comitato Nazionale non sono surrogabili.
Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti
elettivi decade l'intero Comitato Nazionale ed il Presidente
dell’AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel
termine di 90 giorni a convocare l’Assemblea Generale straordinaria
per procedere a nuove elezioni. Il Comitato Nazionale così eletto
resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico
in corso.
- Il Comitato Nazionale, quando all’ordine del giorno vi sono
questioni attinenti a modifiche dei regolamenti A.I.A., viene
allargato alla partecipazione consultiva dei Presidenti di Sezione
designati dalle singole Consulte Regionali.
- Al Comitato Nazionale che precede le Assemblee Federali ed anche
in altri casi sono invitati a partecipare i Delegati effettivi o
supplenti degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della
rappresentanza dell’A.I.A. sugli argomenti all’ordine del giorno
delle Assemblee Federali.
- Ai componenti eletti del Comitato Nazionale, salvo deroga
motivata, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando
congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica.
Art. 12 Consiglio Centrale
- Il Consiglio Centrale è composto dai componenti elettivi e di
diritto del Comitato Nazionale, dai Presidenti dei Comitati
Regionali, dai responsabili degli Organi di disciplina nazionale,
dal Responsabile della Commissione Esperti Legali, dal responsabile
del Servizio Ispettivo Nazionale.
- Il Consiglio Centrale si riunisce due o più volte per ogni
stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell’A.I.A.,
con un preavviso di almeno tre giorni e contenente l’ordine dei
lavori.
- Il Consiglio Centrale è organo consultivo, senza potere
deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti
d’interesse generale posti all’ordine del giorno
4. Costituisce anche organo informativo interno nel quale i
componenti, ciascuno in ordine al suo ambito di responsabilità,
riferisce delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico,
dell’andamento associativo, tecnico e amministrativo e può formulare
proposte operative al Comitato Nazionale.
- Alle sue riunioni possono essere invitati altri associati dal
Presidente dell’A.I.A. in relazione al loro specifico incarico ed in
connessione a materie riconducibili all’ordine del giorno previsto.
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Capo terzo - Cariche elettive centrali e
periferiche
Art. 13 Requisiti dei candidati
- Sono eleggibili alle cariche di Organi Direttivi Centrali e di
Delegati degli Ufficiali di gara gli associati che possiedono
all’atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:
- siano Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti
Benemeriti AIA o Arbitri Benemeriti;
- siano muniti della capacità elettorale politica attiva
e passiva;
- non siano stati colpiti nel corso degli ultimi 10 anni,
salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi
definitivi per inibizione, squalifica, complessivamente superiore ad
un anno da parte dell’A.I.A., della F.I.G.C. e del C.O.N.I. e di
organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non abbiano riportato condanne penali passate in
giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno
ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici
superiore ad un anno;
- non abbiano subito sanzioni di sospensione
dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi
che alterano le naturali prestazioni fisiche
- non abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito
un’attività commerciale collegata all’A.I.A. o alla F.I.G.C.;
- non abbiano in essere controversie giudiziarie contro
il C.O.N.I. o la F.I.G.C. o l’A.I.A. contro altri organismi
riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi
internazionali riconosciuti;
- non siano stati dichiarati decaduti, per una delle
cause di cui all’art. 15 del presente Regolamento, da precedente
carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato,
rimasto confermato. Sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui
sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all’elezione di
una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di
uno dei requisiti soggettivi per la loro elezione
- E’ eleggibile alla carica di Presidente di Sezione l’associato
che possieda all’atto della presentazione della candidatura sia
tutti i suddetti requisiti, ad eccezione di quello di essere
Dirigente Benemerito o Arbitro Benemerito, sia i seguenti ulteriori
requisiti:
- abbia maturato un’anzianità associativa di almeno dieci
anni;
- abbia compiuto i ventotto anni di età e non abbia
compiuto i settant'anni;
- non ricopra da almeno un mese, anche a seguito di
dimissioni, incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale o
regionale, tecnici o associativi.
Art. 14 Durata delle cariche
- Le cariche elettive durano un quadriennio e possono essere
riconfermate.
- Ad eccezione dei componenti degli organi di disciplina, coloro
che hanno ricoperto cariche elettive per due mandati consecutivi non
sono immediatamente rieleggibili alla medesima carica, salvo quanto
disposto dal successivo terzo comma. E’ consentito un terzo mandato
consecutivo se uno dei
due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un
giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- Per l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il
candidato uscente è confermato qualora raggiunga una maggioranza non
inferiore al cinquantacinque per cento dei voti espressi..
Art. 15 Decadenze
- I componenti eletti degli Organi Direttivi Centrali sono soggetti a
decadenza dalla carica in caso di scoperta successiva all’elezione
anche di una sola della cause di ineleggibilità o di sopravvenuta
perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la loro
elezione o in caso di gravi irregolarità amministrative
accertate con verbale dal Servizio Ispettivo Nazionale o in caso
risultino destinatari di un provvedimento disciplinare definitivo di
sospensione superiore a mesi sei o in caso di assenza ingiustificata
ad almeno due riunioni del Comitato Nazionale nel corso della
medesima stagione sportiva o in caso di assenza
ingiustificata ad almeno due Assemblee Federali nel quadriennio
olimpico. Devono altresì essere dichiarati decaduti, coloro che
vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi per ragioni
economiche, con l’organo nel quale sono eletti o nominati.
- Per il Presidente di Sezione costituiscono cause di decadenza la
scoperta successiva all’elezione anche di una sola della cause di
ineleggibilità o di sopravvenuta perdita anche di uno solo dei
requisiti soggettivi per la sua elezione o la commissione di gravi
irregolarità amministrative accertate con verbale
dal Servizio Ispettivo o la commissione di gravi violazioni al
regolamento associativo ed a quelli secondari accertata tramite
verifiche ispettive, l’essere stato colpito da un provvedimento
disciplinare definitivo di sospensione superiore a mesi sei o la
mancata approvazione della relazione tecnica, associativa e
amministrativa nell’Assemblea ordinaria o l’ingiustificata assenza
ad almeno due riunioni della Consulta Regionale nell’arco della
stessa stagione sportiva.
Devono altresì essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a
trovarsi in permanente conflitto di interessi per ragioni
economiche, con l’organo nel quale sono eletti o nominati.
- Per i componenti dei Collegi dei revisori sezionali
costituiscono cause di decadenza tutte quelle previste a carico dei
Presidenti sezionali, ad eccezione di quelle della mancata
approvazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa
nell’Assemblea ordinaria e dell’ingiustificata assenza ad almeno
due riunioni della Consulta nell’arco della stessa stagione sportiva
- La decadenza del Presidente dell’A.I.A. è dichiarata dal
Comitato Nazionale con motivazione, quella degli altri componenti di
Organi Direttivi Centrali elettivi, dei Delegati degli Ufficiali di
gara, dei Presidenti di Sezione e dei componenti dei Collegi dei
revisori Sezionali è dichiarata dal Presidente dell’A.I.A. con
motivazione. Tale decadenza, salvo che la causa sia quella
automatica dell’essere stati destinatari di una sanzione
disciplinare definitiva della sospensione superiore a mesi sei, è
dichiarata previa contestazione dell’addebito all’interessato ed
esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima
contestazione.
- Avverso le delibere di decadenza il Presidente dell’A.I.A., i
componenti degli Organi Direttivi Centrali, i Delegati degli
Ufficiali di gara, i Presidenti di Sezione ed i componenti del
Collegio dei revisori Sezionali possono proporre ricorso alla
Commissione di disciplina di appello entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, che
decide in unica istanza con deliberazione insindacabile..
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Capo quarto - l'Organo direttivo e tecnico interregionale
Art. 16 Comitato Arbitri Interregionale per il calcio a cinque (C.A.I.-5)
- L’Organo direttivo associativo e tecnico che presiede al giuoco del
calcio a cinque su tutto il territorio nazionale è costituito dal
Comitato Arbitri Interregionale calcio a cinque (C.A.I.-5).
- Esso, in forza di delega degli Organi direttivi nazionali e dei
Presidenti dei Comitati Regionali, organizza, forma, impiega,
designa e controlla con autonomia operativa gli arbitri appartenenti
al suo ruolo per tutte le manifestazioni di calcio a cinque che si
svolgono sotto l’egida della F.I.G.C. e che
sono organizzate dalla Divisione calcio a cinque, nel rispetto delle
norme di funzionamento dell’A.I.A. e delle direttive associative
emanate dal Comitato Nazionale.
- I suoi componenti durano in carica per una stagione sportiva.
- Il Presidente dell’A.I.A. esercita le funzioni di controllo di
tutta l’attività di tale Organo e di coordinamento tra lo stesso e
la F.I.G.C.
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Capo quinto - Gli Organi direttivi e tecnici periferici
Art. 17 Presidente del Comitato Regionale ed i suoi Vice
- Il Presidente del Comitato Regionale è nominato per una stagione
sportiva dal Presidente dell’A.I.A., sentito il Presidente della
Lega Nazionale Dilettanti.
- Il Presidente, nell’ambito della regione di competenza, svolge
la funzione tecnica e amministrativa per le quali è l’unico
responsabile, avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò
delegati.
- Al Presidente del Comitato Regionale sono affidate le ulteriori
seguenti attribuzioni:
- proporre al Presidente dell’A.I.A. la nomina di uno o due
Vice Presidenti, a uno dei quali può delegare la responsabilità
amministrativa, dei componenti e degli altri referenti regionali,
secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato Nazionale, e
proporne la revoca per comprovate ragioni;
- proporre al Presidente dell’A.I.A., secondo quanto
previsto dal successivo art. 27 per il Trentino Alto Adige o in
presenza di particolari esigenze funzionali per le altre regioni, la
nomina dell’Organo Tecnico Provinciale, indicando anche il numero
dei componenti;
- convocare e presiedere le riunioni del Comitato
Regionale e della Consulta Regionale per le quali predispone
l’ordine del giorno, inviandone copia al Comitato Nazionale;
- curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo
introitati dal Comitato;
- delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del
Comitato;
- nominare uno dei tre componenti del Collegio dei
Revisori Sezionali,
- determinare il ruolo degli arbitri effettivi per il
calcio a cinque.
- In caso d’assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal
Vice Presidente con maggior anzianità associativa o, in caso di
parità, da quello con maggior anzianità anagrafica.
Art. 18 Comitato Regionale
- Il Comitato Regionale dura in carica unastagione sportiva ed è
composto dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti, da componenti
e referenti di settore.
- Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno una volta il mese,
devono essere verbalizzate.
- Al Comitato Regionale sono affidate le seguenti attribuzioni:
- coordinare e controllare l’attività tecnica delle Sezioni
nella zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli
indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato Nazionale e dal
Coordinatore dei Presidenti dei Comitati Regionali;
- collaborare con il suo Presidente, in attuazione alle
norme di funzionamento degli Organi Tecnici, all’impiego ed al
controllo tecnico degli arbitri a sua disposizione;
- deliberare in ordine alle istanze degli Arbitri
appartenenti al suo ruolo tecnico, tendenti ad ottenere congedi ai
sensi del successivo art. 41;
- trasmettere al Comitato Nazionale per la presa d'atto,
i provvedimenti relativi alle dimissioni, congedi e trasferimenti
degli Arbitri della regione adottate dai Presidenti Sezionali;
- autorizzare i Presidenti Sezionali all’indizione di
nuovi corsi arbitro e segnalare al Comitato Nazionale le relative
richieste;
- segnalare al Comitato Nazionale le richieste proprie e
dei Presidenti Sezionali per l’indizione di corsi di qualificazione
e/o aggiornamento tecnico per Osservatori Arbitrali e curarne
l’organizzazione se allo stesso delegata;
- disporre, al termine di ogni stagione sportiva,
d’intesa con i Presidenti di Sezione e con gli Organi Tecnici
Provinciali per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali,
l’inquadramento degli associati soggetti alla propria giurisdizione
tecnica, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato
Nazionale;
- formulare, al termine di ogni stagione sportiva, per
gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale, le proposte di
fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo
del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11, c. 6°, lett. d);
- definire l'entità degli introiti ed impieghi del
Comitato Regionale e trasmettere il bilancio preventivo e quello
consultivo al Comitato Nazionale ed al al Presidente Servizio
Ispettivo Nazionale;
- approvare il bilancio di previsione delle Sezioni ed
autorizzare eventuali giro conto tra gli articoli di introito e di
spesa e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal
Regolamento amministrativo delle sezioni;
- assolvere ad ogni ulteriore incarico, non di natura
associativa, eventualmente affidato dal Comitato Nazionale.
Art. 19 Consulta Regionale
- La Consulta Regionale è composta dal Presidente e dai componenti il
Comitato Regionale e dai Presidenti di Sezione, questi ultimi
eventualmente sostituiti, in caso di giustificato impedimento, dal
Vice Presidente che svolge funzioni vicarie.
- La Consulta Regionale si riunisce obbligatoriamente almeno tre
volte nella stagione sportiva.
- La Consulta Regionale:
- verifica l’andamento dell’attività tecnica ed associativa
e la conformità della stessa alle direttive del Comitato nazionale,
avanzando eventuali proposte operative;
- propone al Comitato Nazionale l’istituzione, la
soppressione e la fusione di sezioni;
- propone al Comitato Regionale l’organizzazione di corsi
intersezionali regionali di aggiornamento attinenti l’attività
tecnica arbitrale;
- assolve ad ogni ulteriore incarico eventualmente
affidato dal Comitato Nazionale;
- designa a maggioranza fra i Presidenti di Sezione il
rappresentante effettivo, che parteciperà per una stagione sportiva.
Designa con le stesse modalità il rappresentante supplente.
- Alle riunioni della Consulta Regionale possono essere invitati
altri associati in relazione al loro specifico incarico.
- Le riunioni della Consulta Regionale devono essere verbalizzate
dal segretario indicato dalla stessa fra i suoi componenti ed una
copia del verbale, custodito dal Presidente C.R.A., deve essere
consegnata ai Presidenti di Sezione entro la data della successiva
riunione e comunque trasmessa per conoscenza al Comitato Nazionale
nei successivi otto giorni.
- I componenti del Comitato Nazionale, o loro delegati, possono
partecipare alle Consulte Regionali, previa autorizzazione del
Presidente o del Vice-Presidente
Art. 20 Assemblee Sezionali - norme comuni
- Alle Assemblee Sezionali hanno diritto di voto gli associati che,
compiuta la maggiore età, risultino nominati arbitri entro il trenta
giugno dell’anno precedente, che non siano sospesi neppure
cautelativamente e non siano morosi nel pagamento delle quote
sezionali.
- Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza
di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda
convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli aventi
diritto al voto.
- Il Presidente Sezionale in carica è obbligato a convocare per
ciascuna Assemblea, con preavviso di almeno dieci giorni, tutti gli
associati aventi diritto al voto o inviando loro una convocazione
scritta, con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mani e rilascio
di firma attestante la ricezione, riportante l’ordine del giorno o
previa affissione della convocazione sempre riportante l’ordine del
giorno nell’albo sezionale. La data di affissione della bacheca
viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera
del Presidente di Sezione e di almeno un componente del Collegio dei
revisori sezionali.
- L’Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria possono essere
unificate in unica sessione dal Presidente dell’A.I.A., previa
richiesta del Presidente di Sezione.
- L’Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente
Sezionale o su richiesta della metà più uno dei componenti il
Consiglio Direttivo Sezionale, nel caso in cui sussistano effettive
ragioni di urgenza che non consentano di attendere la normale
decadenza biennale. E’ convocata altresì quando ne faccia richiesta
scritta almeno 1/3 degli Associati aventi diritto al voto.
- Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli
arbitri anche se privi del diritto di voto.
Art. 21 Assemblea Sezionale Ordinaria
- L’Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni biennio, al
termine dell’esercizio finanziario.
- Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore
di una sola delega scritta.
- Sono compiti dell’Assemblea sezionale:
- l’esame e la discussione e la votazione della relazione
tecnica, associativa e amministrativa presentata dal Presidente di
Sezione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile
del Presidente del Collegio dei revisori Sezionali relativa ai due
anni solari precedenti;
- l’elezione di due dei tre componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti sezionali;
- le deliberazioni sugli altri argomenti e proposte
iscritti all’ordine del giorno, fra i quali l’entità delle quote
associative, la Presidenza Onoraria, la nuova titolazione o la
modifica della titolazione della Sezione soggetta a ratifica ad
opera del Comitato Nazionale, l’istituzione di premi sezionali,
l’indizione di iniziative di valenza nazionale.
- L’Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda
convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che il Collegio dei
Revisori ha verificato la presenza di associati aventi diritto al
voto. L’Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di
Presidenza composto dal Presidente dell’Assemblea, che
da quel momento ne dirige i lavori, da un Vice Presidente, da un
segretario, che curerà la verbalizzazione e da due o più scrutatori,
che vidimeranno le schede per l’eventuale votazione della relazione
e per l’elezione dei componenti il Collegio dei revisori e poi
collaboreranno allo spoglio. Il Presidente
dell’Assemblea è tenuto a seguire l’ordine del giorno ed a impedire
la trattazione di argomenti estranei. Il Presidente di Sezione è
chiamato ad esporre la sua relazione tecnica, associativa ed
amministrativa, cui fa seguito l’intervento del Presidente dei
Revisori Sezionali che relaziona sull’andamento
amministrativo e contabile del biennio, segnalando le eventuali
irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state
sanate.
Di seguito il Presidente dell’Assemblea apre il dibattito tra gli
aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento. Al
termine si procede alla votazione della relazione del Presidente di
Sezione che avviene normalmente per alzata di mano palese con
verifica dei favorevoli, dei contrari e degli
astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto
non faccia richiesta di procedere al voto segreto. Esaurito
l’eventuale spoglio il Presidente dell’Assemblea riferisce gli esiti
sull’approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale.
Successivamente il Presidente dell’Assemblea richiede eventuali
candidature per l’elezione a componenti del Collegio dei Revisori
sezionali e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede
vidimate per l’elezione degli stessi, precisando che il voto va
espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due
associati. Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio il
Presidente dell’Assemblea proclama eletti a componenti del Collegio
dei Revisori sezionali i due associati che hanno riportato il
maggior numero di voti validi ed in caso di parità è proclamato il
candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore
parità, quello di maggior età anagrafica.
Indica di seguito tutti i candidati che hanno riportato voti validi.
Il Presidente dell’Assemblea procede secondo la restante parte
dell’ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi
diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate
di reclamo o consegnare riserve motivate scritte,
dichiara chiusa l’adunanza. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea
ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei due
componenti del Collegio dei Revisori sezionali, sono valide con la
maggioranza semplice dei voti validi espressi. Il verbale
dell’Assemblea ordinaria, sottoscritto dal Presidente e dal
segretario, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in
copia entro il decimo giorno dalla data dell’adunanza al Comitato
Nazionale ed al Presidente del C.R.A. corredato da copia della
relazione del Presidente di Sezione e della relazione del Collegio
dei Revisori sezionali.
- L’associato avente diritto al voto nell’Assemblea ordinaria e
partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza,
mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di
Disciplina di Appello presso la sede centrale dell’A.I.A., entro il
termine perentorio di cinque giorni da quello dell’adunanza avverso
l’irregolare svolgimento dell’Assemblea, a condizione che abbia
fatto verbalizzare al Presidente dell’Assemblea, prima della
dichiarazione di chiusura dell’adunanza, la sua espressa riserva
motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso
la riserva motivata scritta di reclamo.
- L’associato avente diritto al voto nell’Assemblea ordinaria e
non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo
in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla
Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell’A.I.A.,
entro il termine perentorio di cinque
giorni da quello dell’adunanza avverso l’irregolare convocazione
dell’Assemblea.
- In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami
l’Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione in
carica entro trenta giorni dalla conoscenza della delibera per
sanare i vizi riscontrati.
Art. 22 Assemblea sezionale elettiva
- Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente
dell’A.I.A. nell’arco temporale prefissato e si svolgono in via
ordinaria ogni quadriennio olimpico.
- Ogni Assemblea si svolge alla presenza del Presidente del
Comitato Regionale o di un componente dallo stesso designato.
- Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con
delega.
- L’Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del
Regolamento elettivo, all’elezione del Presidente di Sezione e dei
Delegati dell’Assemblea Generale eventualmente spettanti.
- L’Assemblea sezionale elettiva deve essere convocata dal
Presidente dell’A.I.A. anticipatamente rispetto alla cadenza
ordinaria in ipotesi di dimissioni, morte o decadenza definitiva del
Presidente Sezionale entro il termine di 90 giorni dal verificarsi
dell’evento. Il nuovo Presidente sezionale eletto resta in carica
sino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso”.
- Le modalità di svolgimento dell’Assemblea sezionale elettiva, la
presentazione delle candidature, i modi di espressione dei voti, lo
scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli
associati sono disciplinati dal Regolamento delle Assemblee
elettive.
- Le Assemblee sezionali sono valide in prima convocazione con la
presenza di almeno due terzi degli aventi diritto e, in seconda
convocazione, quando siano presenti almeno un quarto degli aventi
diritto. Il Presidente di Sezione in carica è obbligato a convocare
per iscritto tutti gli associati aventi diritto
al voto con un preavviso di almeno otto giorni dal quale risulti
l’ordine del giorno. La convocazione può essere eseguita anche con
consegna manuale della lettera all’associato che ne rilascia
ricevuta.
Art. 23 Presidente di Sezione
- Il Presidente di Sezione è eletto dall’assemblea sezionale elettiva
e dura in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.
- Il mandato può venir meno anticipatamente rispetto alla scadenza
in caso di morte, grave impedimento all’esercizio delle funzioni per
motivi di salute, dimissioni volontarie assegnate al Comitato
nazionale, decadenza.
- Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:
- organizzare, dirigere e controllare, nell’ambito degli
indirizzi generali dettati dal Presidente dell’AIA, tutta l’attività
tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.),
l’attività amministrativa e quella associativa;
- nominare per la singola stagione sportiva tra gli
associati, dei collaboratori che lo coadiuvano nell’esercizio della
funzione di Organo Tecnico Sezionale, del quale rimane peraltro
unico responsabile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma
4 per il solo Comitato Regionale del Trentino Alto Adige;
- trasmettere al Presidente del Comitato Regionale le
proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati
appartenenti all’O.T.S. e tenerlo aggiornato nel corso della
stagione sull’andamento tecnico generale, come previsto dalle Norme
di funzionamento;
- curare l’impiego dei fondi sezionali, di cui è l’unico
responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale,
operando nell’ambito del bilancio preventivo predisposto e
provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento
amministrativo Sezionale AIA, , inviando copia di tali documenti al
Comitato Regionale;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale
e tra questi uno o due Vice Presidenti Sezionali e provvedere
all’eventuale motivata revoca e sostituzione;
- convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto
giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo
Sezionale per le quali redige l’ordine del giorno;
- convocare l’Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone
la presidenza provvisoria;
- concedere eventuali congedi, come previsto dal
successivo art. 41, conservandone copia di ogni relativa
comunicazione nel fascicolo personale;
- provvedere, sulla base dei risultati degli esami
sostenuti e dell’acquisizione dei documenti prescritti, alla nomina
degli arbitri ed alla formazione e tenuta del loro fascicolo
personale, che viene custodito in Sezione, nonché all’inoltro di
copia dello stesso all’O.T.R. all’atto della promozione;
- deliberare in ordine all’accettazione delle dimissioni
dall’associazione degli associati appartenenti alla Sezione, salvo
nei confronti di quelli che non consegnino la tessera federale o che
siano già destinatari di atti di contestazione disciplinari per i
quali la competenza all’accettazione delle dimissioni compete al
Presidente Nazionale cui deve inoltrare la pratica;
- curare il rapporto associativo degli arbitri residenti
nel territorio di propria giurisdizione;
- indire e svolgere corsi per arbitro, previa
autorizzazione del Comitato Regionale;
- curare, avvalendosi degli eventuali collaboratori di
cui alla lett. b), la formazione ed il perfezionamento tecnico degli
arbitri di ogni categoria, anche tramite le riunioni tecniche
obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non
inferiore a quindici e organizzare le riunioni associative ed i
corsi per nuovi arbitri;
- controllare l’osservanza dei doveri arbitrali da parte
degli associati, segnalando prontamente alla Procura Arbitrale
competente tutte le presunte infrazioni rilevate;
- assicurare la collaborazione a tutti gli Organi
direttivi dell’A.I.A., nonché a quelli federali, nei limiti delle
rispettive autonomie di funzionamento;
- autorizzare la richiesta di trasferimento
dell’associato ad altra Sezione ed accettare il trasferimento
dell’associato alla sua Sezione, con immediata comunicazione scritta
e motivata all’interessato richiedente, all’Organo Tecnico di
appartenenza, al Presidente del Comitato Regionale ed al Comitato
Nazionale. E’ fatto obbligo al Presidente Sezionale di trasmettere a
quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell’interessato;
- esonerare all’occorrenza, valutate le specifiche
esigenze sezionali, provvisoriamente gli arbitri di nuova nomina per
la stagione sportiva in corso e definitivamente gli arbitri
benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno di età dal versamento
delle quote associative, sentito il parere del Consiglio Direttivo
Sezionale;
- incassare le quote associative nonché sollecitare per
iscritto gli associati morosi decorsi quindici giorni dalla scadenza
del pagamento rimasto inevaso;
- stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa
autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere
sponsorizzazioni per singole iniziative non configgenti con gli
interessi della F.I.G.C., contributi da enti pubblici e privati, sia
in danaro sia in beni mobili
- formare tra gli arbitri fuori quadro e benemeriti della
Sezione, che hanno compiuto i quarantacinque anni di età, salvo
deroghe motivate, un corpo di osservatori-“tutor” degli arbitri
effettivi di nuova nomina e comunque con anzianità associativa non
superiore a due stagioni sportive, con funzioni di assistenza
associativa in Sezione e tecnica alle loro prestazioni arbitrali.
L’accompagnamento dei giovani arbitri alla direzione della gara è
equiparata a tutti gli effetti per il “tutor” alla visionatura
dell’osservatore Arbitrale, senza attribuzione di voto;
- fissare, d’intesa con il Consiglio Direttivo Sezionale,
la quota sezionale annuale per gli associati che svolgono attività a
disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non
superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri
associati della medesima Sezione;
- Nel caso di assenza o impedimento, anche per effetto di
provvedimento disciplinare, il Presidente di Sezione, sempre che il
Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario
straordinario, è sostituito, sino al momento della nomina del nuovo
Presidente, dal Vice Presidente o in caso di due Vice Presidenti in
carica, da quello avente maggior anzianità arbitrale o, in caso di
pari anzianità, da quello avente maggior età anagrafica, il quale
svolge funzioni vicarie. Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti
possono essere delegate funzioni.
- Il nuovo Presidente Sezionale eletto in sostituzione di quello
che ha cessato anticipatamente la sua funzione rimane in carica per
il tempo residuo al raggiungimento del quadriennio olimpico.
- Il Presidente di Sezione, dall’atto dell’accettazione della
carica, cessa di appartenere all’Organo Tecnico in cui era
precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente
arbitrale, transita automaticamente nel ruolo dei fuori quadro. Al
termine del suo incarico viene immesso o nel ruolo di
Osservatore Arbitrale presso l’Organo Tecnico Nazionale per il quale
in precedenza svolgeva funzioni arbitrali, compatibilmente con le
esigenze del ruolo o viene immesso nel ruolo di Osservatore
Arbitrale
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